Accessibilità del sito: cosa è diventato obbligatorio e per chi
Dal 28 giugno 2025 una parte consistente dei siti aziendali italiani ha un obbligo di accessibilità che prima non aveva. Non riguarda tutti, e chi lo racconta come una catastrofe imminente di solito vende un badge da mettere in fondo alla pagina. Ecco chi rientra davvero, cosa serve e cosa si rischia.
Aggiornato l'11 settembre 2026 · Danova Tech

In quattro righe
- La norma è il decreto legislativo 82 del 2022, che recepisce in Italia la direttiva europea 2019/882, l'European Accessibility Act. Si applica dal 28 giugno 2025.
- Riguarda i servizi digitali rivolti ai consumatori: e-commerce, servizi bancari, trasporto passeggeri, e-book, comunicazioni elettroniche, media audiovisivi. Non tutti i siti aziendali.
- Le microimprese che erogano servizi sono escluse: meno di 10 dipendenti e fatturato annuo sotto i 2 milioni di euro.
- Lo standard di riferimento è la EN 301 549, che in pratica significa WCAG 2.1 livello AA. Vigila l'AgID, e le sanzioni dell'articolo 24 vanno da 5.000 a 40.000 euro.
Chi è obbligato e chi no
Qui si crea la maggior parte della confusione, perché in giro si legge che «dal 2025 tutti i siti devono essere accessibili». Non è così. L'obbligo segue il tipo di servizio, non il fatto di avere un sito.
Rientrano, in sintesi: il commercio elettronico verso consumatori, i servizi bancari al consumo, i servizi di trasporto passeggeri, gli e-book e i relativi lettori, i servizi di comunicazione elettronica, i servizi di media audiovisivi e le piattaforme che li distribuiscono. Vale anche per operatori con sede fuori dall'Unione europea, se vendono a consumatori europei.
Non rientrano, di regola: il sito vetrina di un'azienda che non vende online, un portale interno, un servizio rivolto solo ad altre aziende. Attenzione però a una cosa: se sul sito c'è anche un solo percorso di acquisto o di prenotazione aperto al consumatore, quel percorso è commercio elettronico.
L'esenzione per le microimprese esiste ed è reale, ma va letta con precisione: vale per i servizi erogati da imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o totale di bilancio sotto i 2 milioni. Non vale per i prodotti che la stessa impresa fabbrica o distribuisce.
Che cosa vuol dire «accessibile», in pratica
Lo standard tecnico europeo è la norma EN 301 549, che per il web rimanda alle WCAG 2.1 di livello AA. Dietro la sigla ci sono richieste concrete, e nessuna di queste è esotica:
- Contrasto sufficiente fra testo e sfondo, con soglie misurabili. È il problema più diffuso sui siti fatti bene graficamente: il grigio chiaro su bianco è quasi sempre fuori norma.
- Tutto raggiungibile da tastiera, nell'ordine giusto, con un indicatore di focus visibile. Se un menu si apre solo al passaggio del mouse, chi naviga da tastiera non lo apre mai.
- Testo alternativo sulle immagini che porta informazione, e nessun testo alternativo sulle immagini decorative.
- Moduli con etichette vere collegate al campo, messaggi di errore che dicono cosa correggere e non solo che c'è un errore.
- Struttura dei titoli coerente, un solo H1, gerarchia che non salta livelli: serve a chi usa uno screen reader per scorrere la pagina.
- Video con sottotitoli e contenuti audio con alternativa testuale.
- Niente che dipenda dal solo colore per essere capito, e nessun contenuto che lampeggia in modo pericoloso.
Serve inoltre una dichiarazione di accessibilità pubblicata e mantenuta aggiornata, con un canale attraverso cui un utente può segnalare un problema e ricevere risposta.
I sovrapposti automatici non risolvono il problema
Va detto perché è la scorciatoia che viene proposta più spesso: gli accessibility overlay, quei widget con l'icona dell'omino che si installano con una riga di codice e promettono conformità immediata.
Non rendono conforme un sito che non lo è. Aggiungono controlli sopra la pagina — ingrandimento del testo, filtri di contrasto, lettura ad alta voce — ma non correggono il codice sottostante: se un pulsante non è raggiungibile da tastiera, resta non raggiungibile. Nei paesi in cui il contenzioso sull'accessibilità è più maturo, la presenza di un overlay non ha impedito le cause; in diversi casi le ha attirate, perché segnala che il tema è noto e non è stato affrontato.
Possono avere un senso come misura ponte mentre si lavora sul codice. Come soluzione, no.
Chi controlla e cosa si rischia
La vigilanza in Italia è dell'AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che riceve le segnalazioni degli utenti, svolge i controlli e pubblica le linee guida operative.
Le sanzioni amministrative sono all'articolo 24 del decreto legislativo 82/2022: da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti di accessibilità, e da 2.500 a 30.000 euro per la mancata collaborazione con l'autorità o il mancato rispetto delle misure correttive richieste.
Nella pratica il rischio non arriva quasi mai da un controllo a sorpresa: arriva da una segnalazione di un utente che non è riuscito a completare un acquisto. È il motivo per cui il canale di contatto nella dichiarazione di accessibilità, e una risposta che arrivi davvero, contano più di quanto sembri.
Da dove si comincia, se il sito c'è già
Non serve rifare tutto. Nella maggior parte dei siti la non conformità si concentra in pochi punti ricorrenti, e l'ordine con cui si affrontano è quasi sempre questo:
- Una verifica automatica, per capire la dimensione. Strumenti come Lighthouse, axe o WAVE trovano in pochi minuti contrasti insufficienti, alt mancanti, etichette assenti. Coprono forse un terzo dei criteri, ma è il terzo che si sistema in fretta.
- Una prova manuale da tastiera. Chiudete il mouse in un cassetto e provate a completare un acquisto usando solo Tab, Invio ed Escape. Dieci minuti, e trova problemi che nessuno strumento automatico segnala.
- I percorsi critici prima del resto. Homepage, scheda prodotto, carrello, pagamento, modulo di contatto. Una pagina istituzionale imperfetta è meno grave di un checkout che blocca.
- La dichiarazione di accessibilità, onesta: cosa è conforme, cosa non lo è ancora, entro quando, e a chi scrivere. Una dichiarazione che ammette lacune con un piano è più solida di una che dichiara perfezione.
Su un sito costruito bene, la parte pesante è il design — contrasti e stati di focus — più che il codice. Su un sito costruito con un tema pieno di componenti di terze parti, di solito è il contrario.
Una nota onesta su questa pagina
Danova Tech sviluppa siti e software, non è uno studio legale. Questo testo riassume fonti pubbliche aggiornate all'11 settembre 2026 e serve a orientarsi: il riferimento normativo è il decreto legislativo 82/2022, in attuazione della direttiva UE 2019/882, e le linee guida operative sono pubblicate dall'AgID. Per valutare se la vostra attività specifica rientra nell'obbligo, la risposta la deve dare un legale sul vostro caso.
Se invece la domanda è tecnica — a che punto è il vostro sito rispetto alle WCAG 2.1 AA — quella la guardiamo volentieri: una verifica su homepage e percorso d'acquisto è mezza giornata e finisce con un elenco di cose da correggere in ordine di gravità.
Domande frequenti
Il mio sito vetrina deve essere accessibile per legge?
Se non vende nulla online e non eroga uno dei servizi elencati dalla direttiva, di regola non rientra nell'obbligo dell'European Accessibility Act. Attenzione però: basta un percorso di acquisto o di prenotazione aperto ai consumatori perché quella parte diventi commercio elettronico e quindi obbligata.
Da quando si applica l'European Accessibility Act in Italia?
Dal 28 giugno 2025. La norma italiana di recepimento è il decreto legislativo 82 del 27 maggio 2022, che attua la direttiva UE 2019/882.
La mia azienda è piccola: sono esente?
L'esenzione riguarda le microimprese che erogano servizi, cioè con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Non si applica ai prodotti che l'impresa fabbrica o distribuisce, e va verificata sui numeri reali dell'ultimo esercizio.
Quale standard tecnico devo rispettare?
La norma europea EN 301 549, che per i contenuti web rimanda alle WCAG 2.1 di livello AA. In pratica significa contrasto adeguato, navigazione completa da tastiera, testi alternativi, moduli etichettati, struttura dei titoli coerente e sottotitoli sui video.
Un widget di accessibilità mette a norma il sito?
No. Gli overlay aggiungono controlli sopra la pagina ma non correggono il codice: se un elemento non è raggiungibile da tastiera resta non raggiungibile. Possono servire come misura temporanea, non come soluzione.
Quali sanzioni sono previste?
L'articolo 24 del decreto legislativo 82/2022 prevede da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti di accessibilità e da 2.500 a 30.000 euro per la mancata collaborazione con l'autorità di vigilanza, che in Italia è l'AgID.
Accessibilità sito web: di cosa parliamo
Quando si cerca accessibilità sito web si trovano due cose molto diverse mescolate insieme: da un lato l'obbligo normativo, che riguarda una parte precisa di soggetti e servizi ed è quello che questa guida ricostruisce; dall'altro la buona pratica tecnica, che conviene a tutti e non dipende da nessun obbligo.
La distinzione serve perché le due cose hanno conseguenze diverse. L'obbligo comporta una dichiarazione, un livello di conformità dimostrabile e una vigilanza con sanzioni. La buona pratica comporta un sito che funziona con la tastiera, contrasti leggibili, testi alternativi sulle immagini, moduli con etichette vere: interventi che migliorano anche il posizionamento e la conversione, perché un sito ordinato per uno screen reader è un sito ordinato per un motore di ricerca.
Se vi interessa solo capire se rientrate, la sezione sul perimetro dei soggetti obbligati risponde a quello. Se vi interessa sistemare il sito, la parte tecnica vale la pena di essere letta anche se non rientrate: è la metà del lavoro che si paga da sola.
